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La Commissione regionale per l'artigianato e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. Essa e' composta:
- a)dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;
- b)dal un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;
- c)da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione degli altri membri della Commissione. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione. I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale puo' designare in sua rappresentanza un delegato permanente.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970
