Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970. Leggi il testo vigente →

La Commissione regionale per l'artigianato e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. Essa e' composta:

  • a)dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;
  • b)dal un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;
  • c)da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione degli altri membri della Commissione. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione. I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale puo' designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art15 · fonte del testo