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La Commissione regionale per l'artigianato e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. Essa e' composta:
- a)dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;
- b)dal un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;
- c)da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione degli altri membri della Commissione. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione. I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.2 Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale puo' designare in sua rappresentanza un delegato permanente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 maggio 1970, n. 307
2La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."
Testo in vigore dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985
