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La Commissione regionale per l'artigianato e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. Essa e' composta:

  • a)dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;
  • b)dal un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;
  • c)da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione degli altri membri della Commissione. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione. I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.2 Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale puo' designare in sua rappresentanza un delegato permanente.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 maggio 1970, n. 307

2

La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."

Testo in vigore dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1970

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 maggio 1970, n. 307

    La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art15 · fonte del testo