Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985. Leggi il testo vigente →
Il Comitato centrale dell'artigianato e' costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed e' composto:
- a)dai presidenti delle Commissioni regionali;
- b)da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali piu' rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
- c)da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- d)dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
- e)dal direttore generale dell'istruzione tecnica;
- f)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;
- g)da un rappresentante del Commissariato per il turismo;
- h)da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
- i)dal presidente dell'E.N.A.P.I.;
- l)dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;
- m)dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- n)dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
- o)dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- p)dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;
- q)da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
- r)da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio. Fanno parte inoltre del Comitato, in qualita' di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato. Per l'esame di particolari problemi il Comitato puo' valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso. Il Comitato centrale dell'artigianato e' presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti. I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'art. 5 e per i lavori del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 maggio 1970, n. 307
2La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."
Testo in vigore dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985
