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Il Comitato centrale dell'artigianato e' costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed e' composto:

  • a)dai presidenti delle Commissioni regionali;
  • b)da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali piu' rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
  • c)da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  • d)dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
  • e)dal direttore generale dell'istruzione tecnica;
  • f)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;
  • g)da un rappresentante del Commissariato per il turismo;
  • h)da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
  • i)dal presidente dell'E.N.A.P.I.;
  • l)dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;
  • m)dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  • n)dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
  • o)dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
  • p)dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;
  • q)da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
  • r)da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio. Fanno parte inoltre del Comitato, in qualita' di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato. Per l'esame di particolari problemi il Comitato puo' valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso. Il Comitato centrale dell'artigianato e' presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti. I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'art. 5 e per i lavori del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 maggio 1970, n. 307

2

La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."

Testo in vigore dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1970

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 maggio 1970, n. 307

    La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art18 · fonte del testo