Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970. Leggi il testo vigente →
Il Comitato centrale dell'artigianato e' costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed e' composto:
- a)dai presidenti delle Commissioni regionali;
- b)da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali piu' rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
- c)da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- d)dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
- e)dal direttore generale dell'istruzione tecnica;
- f)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;
- g)da un rappresentante del Commissariato per il turismo;
- h)da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
- i)dal presidente dell'E.N.A.P.I.;
- l)dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;
- m)dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- n)dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
- o)dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- p)dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;
- q)da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
- r)da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio. Fanno parte inoltre del Comitato, in qualita' di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato. Per l'esame di particolari problemi il Comitato puo' valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso. Il Comitato centrale dell'artigianato e' presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti. I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'art. 5 e per i lavori del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970
