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Per lo svolgimento della sua attivita' l'impresa artigiana puo' valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purche' questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa. Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, puo' essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art. 9:
- a)l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non piu' di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
- b)l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente piu' di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga, con processo non del tutto meccanizzato;
- c)l'impresa che svolga attivita' nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
- d)l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non piu' di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti. Il numero massimo degli apprendisti non potra' essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985
