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In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie.

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art20 · fonte del testo