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Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura e' istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attivita' nel territorio della Provincia. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e' disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12. La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti. La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta. Della decisione viene data diretta, comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo e' comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.1 L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo. L'iscrizione nell'albo e' condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202
1Il D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202 ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni concernenti la formazione e la tenuta degli albi delle imprese artigiane, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 860, entrano in vigore il 31 agosto 1957." Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Il periodo di sessanta giorni di cui all'art. 9, comma quinto, della legge n. 860, decorre dal giorno della prima riunione della Commissione provinciale. Qualora, entro detto termine, non sia comunicato all'interessato, da parte della Commissione, un provvedimento di esclusione, il richiedente che sia stato compreso nella lista elettorale ha diritto di essere iscritto nell'albo provinciale, ferma restando la facolta' di revisione di cui all'art. 9, comma settimo, della legge stessa."
Testo in vigore dal 18 novembre 1956 al 8 settembre 1985
