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I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volonta', al servizio civile entro un anno dalla data in cui siano stati ammessi al servizio civile sostitutivo. Decadono dai benefici i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se cio' sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile e' computato ai fini del compimento della ferma di leva.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1972 al 9 ottobre 2010
