Articolo soppresso dalla l. 10 settembre 1960, n. 962.
Abrogato dal 13 settembre 1960
Articolo soppresso dalla l. 10 settembre 1960, n. 962.
Abrogato dal 13 settembre 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. 82 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Non oltre il 26° giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale:
tolto: 1) elimina le candidature di coloro che si siano presentati in piu' di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
tolto: 2) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termini dell'articolo precedente siano reciproche;
tolto: 3) da' comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali delle candidature ammesse e dei collegamenti riconosciuti regolari.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art16 · fonte del testo