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Non oltre il 26° giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale:

  • 1)elimina le candidature di coloro che si siano presentati in piu' di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
  • 2)verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termini dell'articolo precedente siano reciproche;
  • 3)da' comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali delle candidature ammesse e dei collegamenti riconosciuti regolari.

Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art16 · fonte del testo