Articolo soppresso dalla l. 10 settembre 1960, n. 962.
Abrogato dal 13 settembre 1960
Articolo soppresso dalla l. 10 settembre 1960, n. 962.
Abrogato dal 13 settembre 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Entro il 28° giorno antecedente a quello delle elezioni, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'art. 14, puo' dichiarare con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi. La dichiarazione deve essere fatta con atto autenticato da notaro, da presentarsi all'ufficio elettorale centrale. Essa, si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca. E' ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art15 · fonte del testo