Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali. ((Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.))

Testo vigente dal 13 settembre 1960

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. 18 parole tolte, 46 parole aggiunte.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali. Nel caso tolto: previsto dall'articolo precedente le spese inerenti al funzionamento degli uffici elettorali di sezione sono aggiunto: di contemporaneita' della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra tolto: le Amministrazioni provinciali aggiunto: l'Amministrazione provinciale ed i singoli tolto: comuni aggiunto: Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art27 · fonte del testo