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Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali. Nel caso previsto dall'articolo precedente le spese inerenti al funzionamento degli uffici elettorali di sezione sono ripartite in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali ed i singoli comuni.
Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960
