Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni. Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori. ((Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta' dei suoi membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.))

Testo vigente dal 13 settembre 1960

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. 75 parole aggiunte.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni. Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori. aggiunto: Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta' dei suoi membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art7 · fonte del testo