Articolo abrogato dalla l. 25 marzo 1993, n. 81.
Abrogato dal 28 marzo 1993
Articolo abrogato dalla l. 25 marzo 1993, n. 81.
Abrogato dal 28 marzo 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 28 marzo 1993. 144 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio se greto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti. A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art6 · fonte del testo