Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1993

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 28 marzo 1993. 144 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio se greto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti. A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art6 · fonte del testo