Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Art. 2 — Numero dei consiglieri regionali Ripartizione tra le circoscrizioni

Il consiglio regionale e' composto: di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; e di 30 membri nelle altre regioni. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art2 · fonte del testo