Art. 18 — Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità
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Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilita', il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilita' stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita', chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione.
Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 28 aprile 1981
