Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Art. 24 — Norme in materia di ineleggibilità
Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilita' previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.
Testo vigente dal 6 marzo 1968
