titolo VI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Art. 22 — Attuazione delle prime elezioni regionali
- Art. 23 — Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali
- Art. 24 — Norme in materia di ineleggibilità
- Art. 25 — Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso
- Art. 26 — Spese per la prima elezione dei consigli regionali