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Non sono eleggibili a consigliere regionale:

  • 1)i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
  • 2)i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
  • 3)il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonche' gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
  • 4)i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
  • 5)i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;
  • 6)gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
  • 7)i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
  • 8)gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;
  • 9)i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;
  • 10)i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonche' i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione. Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma. Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualita' di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'. Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri. Sono altresi' ineleggibili a consigliere regionale:
  • a)coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
  • b)coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;
  • c)gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonche' gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni. Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:
  • 1)i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione e' sottoposta;
  • 2)i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;
  • 3)i consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 7 dicembre 1972

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 166/1972

    Ha colpito questo articolo
    28 novembre 1972

    A) dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio della difesa del sig. Mancini Luigi; B) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per "i capi de…

    Art. 5 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 134/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    Non contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione l'art. 5, quinto comma, lett. b), della legge 17 febbraio 1968 n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, impugnato sotto il profilo della disparità di trattamento tra le cause di ineleggibilità da esso previste e le cause di ineleggibilità previste, in analoga materia, dalle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale (Nella specie, trattasi, della ineleggibilità a consigliere regionale non solo di coloro che hanno maneggiato del denaro della Regione - come dispongono le leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale - ma anche di quelli che hanno maneggiato del denaro degli enti locali sottoposti al controllo della Regione). Ed, invero, lo stesso sistema costituzionale, richiedendo leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale (secondo i casi, legge regionale o statale) da un lato, e una legge (statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la possibilità di regolamentazioni differenziate anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilità, con la conseguenza che tale differenziazione, di per sé, non può implicare violazione di quel principio di eguaglianza che, affermato in via generale dall'art. 3, viene ribadito nel primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 5 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art5 · fonte su Normattiva