Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica, e della Camera dei deputati e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo vigente dal 7 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art30 · fonte del testo