Art. 24 — Rilascio dei certificati medici
I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'art. 39 dei testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purche' questi non siano candidati. Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
