Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 24 — Rilascio dei certificati medici

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'art. 39 dei testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purche' questi non siano candidati. Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art24 · fonte del testo