Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 25 — Documenti di identificazione

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

  • a)le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dell'art. 40 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, anche se scaduti, purche' i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
  • b)le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografie e convalidate da un Comando militare;
  • c)le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purche' munite di fotografia.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art25 · fonte del testo