Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 10 — Deposito delle liste dei candidati

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148, e dall'art. 4 della presente legge, dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con gli atti di accettazione delle candidature, devono essere presentati i certificati di nascita, o documento equipollente, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista di candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. La cancelleria accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo precedente, ne fa esplicita, menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata al presentatore.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art10 · fonte del testo