Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 42 — Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art42 · fonte del testo