Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 44 — Divieto di elargizioni

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di danaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art44 · fonte del testo