Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 48 — Trattamento economico al personale dello Stato che si reca a votare fuori sede

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennita' di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art48 · fonte del testo