Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 49 — Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di funzioni presso gli uffici elettorali

In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art49 · fonte del testo