Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 7 — Norme per il deposito del contrassegno

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art7 · fonte del testo