Norme per la elezione della Camera dei deputati
Art. 11 — Esame delle liste dei candidati
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
- 1)ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 9;
- 2)ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 6, 7 e 8;
- 3)verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi;
- 4)cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
- 5)cancella dalle liste i nomi dei candidati, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 6)cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
