Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Art. 22 — Voti di preferenza
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L'elettore puo' manifestare fino a due preferenze nelle circoscrizioni di Gorizia e Tolmezzo, fino a tre in quelle di Pordenone e Trieste e fino a quattro nella circoscrizione di Udine. L'espressione del voto di preferenza e' regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
