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L'elettore puo' manifestare fino a due preferenze nelle circoscrizioni di Gorizia e Tolmezzo, fino a tre in quelle di Pordenone e Trieste e fino a quattro nella circoscrizione di Udine. L'espressione del voto di preferenza e' regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art22 · fonte su Normattiva