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Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Per l'applicazione del citato testo unico le parole: "Camera dei deputati", "deputato", "Segreteria della Camera dei deputati", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Consiglio regionale", "consigliere regionale", "Cancelleria della Corte di appello".

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/1981

    Questione infondata
    17 dicembre 1981

    dichiara: 1) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, della Regione Friuli-Venezia Giulia; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, questioni promosse, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento, rispettivamente, all'art. 5 n. 1 del…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 51 cost. · Art. 3 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art3 · fonte su Normattiva