Art. 3 — Applicabilità del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati
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Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Per l'applicazione del citato testo unico le parole: "Camera dei deputati", "deputato", "Segreteria della Camera dei deputati", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Consiglio regionale", "consigliere regionale", "Cancelleria della Corte di appello".
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
