L'art. 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, secondo il quale contro le deliberazioni del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di eleggibilità è ammesso il ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste, determina una irragionevole disparità di trattamento, in materia di contenzioso elettorale, rispetto alla disciplina dettata, in ordine alle elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1968, n. 108, il quale prevede il doppio grado di giurisdizione. Infatti, anche se l'istituto del doppio grado di giurisdizione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non ha di per sé rilevanza costituzionale, non sussiste alcuna ragione di tale differenziazione di disciplina processuale. L'art. 33 della legge n. 3 del 1964 va quindi dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, in luogo dell'ammesso ricorso alla Corte d'appello, l'esperibilità dei mezzi di impugnazione disciplinati dall'art. 19 della legge n. 108 del 1968. - V. massima precedente. Riguardo al doppio grado di giurisdizione, S. nn. 78/1984, 301/1986, 80/1988, 543/1989 e 433/1990. red.: S.P.
Art. 8 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 33 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale · Art. 19 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale