Art. 33 — Ricorso alla Corte di appello in materia di ineleggibilità
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Contro le deliberazioni adottate in base all'articolo 31 o all'articolo 32 dal Consiglio regionale in materia di eleggibilita', e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione. La Corte d'appello di Trieste decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo IV e dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 23 dicembre 1994 n. 348 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994 n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui prevede l'esperibilita', contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di eleggibilita', del ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste secondo la procedura ivi indicata, anziche' dei mezzi di impugnazione disciplinati nell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1994 al 22 dicembre 2008
