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Quando il consigliere regionale e' venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 36, e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perche' ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio e, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dal deposito alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito; quando non vi provveda entro detto termine, e' ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 38. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art37 · fonte su Normattiva