Art. 19
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002. 113 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennita' e' fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento della indennita'. Per la corresponsione della indennita' prevista nel precedente comma e' autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il versamento di tale somma e' ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, puo' essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art19 · fonte del testo