Art. 18
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In materia di riforma agraria è legittimo il principio per il quale è deferito al legislatore ordinario di stabilire l'equa misura dell'indennità di esproprio, oltre che il modo e il tempo della corresponsione, contemperando nel modo migliore l'interesse del privato con le finalità di interesse pubblico, cui si ispira la riforma. Pertanto non contrastano col principio fissato dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione gli artt. 16 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Conforme: sent. n. 61 del 25 maggio 1957.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 18 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -…
Art. 18 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonché 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A e 67/57 C).
Art. 42 cost. · Art. 18 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A e 70/57 A).
Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 73 cost. · Art. 18 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002. 163 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' per i terreni espropriati e' pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143. Detta indennita', viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Il prestito, la cui emissione e' autorizzata alla pari, e' inscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico. Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza, degli interessi relativi, il piano e le modalita' di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonche' quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art18 · fonte del testo