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Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio, i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprieta', i 750 ettari di superficie lavorabile. In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sara' totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art7 · fonte del testo