Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara: a) la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni d…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Per avvalersi dei benefici previsti negli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (conservazione di un terzo dei terreni oggetto dell'esproprio, con obbligo di esecuzione diretta delle opere di trasformazione), il soggetto passivo della riforma fondiaria deve farne domanda nei termini previsti dal citato art. 9. La presentazione della domanda non è condizionata all'adempimento, da parte dell'Ente di riforma di formalità che debbono precedere l'emanazione del decreto di esproprio. Pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti presidenziali nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, sollevata per il motivo che tali decreti sarebbero stati emessi senza che l'Ente avesse preventivamente comunicato agli interessati quali sarebbero stati i terreni oggetto dell'esproprio.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 20 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 4 Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del 28 giugno 1956 dalla Corte di appello di Napoli, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, in relazione agli artt. 4 e 20 della…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 20 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002. 104 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12. Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda allo esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non puo' in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, e' indisponibile e non puo' essere sottoposto ad esecuzione forzata. L'ente incaricato della riforma trascrivera' nel registro immobiliare del luogo, in cui e' situato il terreno, tale vincolo di indisponibilita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art8 · fonte del testo