Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o sentita la competente regione per gli enti di carattere regionale puo' disporre accertamenti anche mediante ispezioni di propri funzionari sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.

Testo vigente dal 26 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;191~art3 · fonte del testo