Qualora le societa' indicate nell'art. 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'art. 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformita' del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita i legali rappresentanti della societa' a presentare, entro un congruo termine, il bilancio d^ esercizio secondo i modelli di cui all'art. 1 od a conformare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'art. 2. Trascorso detto termine, ove la societa' non abbia ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perche' provochi, dal Tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti. Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, puo' ordinare la ispezione dell'amministrazione della societa' per l'accertamento delle inadempienze. Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata. Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel caso di accertate irregolarita', il Tribunale assegna alla societa' un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge. Nei casi piu' gravi il Tribunale puo' provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Testo vigente dal 26 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;191~art5 · fonte del testo