(( La vigilanza generale sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dello sviluppo economico, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonche', per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformita' al regolamento (CE) 765/2008. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) 765/2008. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonche' delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilita' di revisione. 5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio e' in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 gennaio 1986, n.15 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale."

Testo vigente dal 10 aprile 2019

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 15/1986

    Ha colpito questo articolo
    28 gennaio 1986

    Riguardo alle violazioni incriminate dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile) il diritto di difesa diviene automaticamente operante quando - a seguito degli accertamenti compiuti, in base all'art. 4 stessa legge, da funzionari espressamente qualificati ufficiali di polizia giudiziaria - le persone interessate risultino indiziate di reato. Perché il diritto di difesa in materia sia rispettato occorre, quindi, che - specie quando l'analisi dei campioni prelevati sia stata effettuata in assenza di ogni forma di contraddittorio - agli indiziati sia assicurata la possibilità di avanzare immediata richiesta di revisione; lo stesso diritto di difesa esigendo, altresì, che la revisione sia assistita dalle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti peritali in istruttoria. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, l'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato, con le suddette garanzie, il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio. - S. nn. 29 e 104/1977, 186/1975, 179/1971, 2/1970 e 149/1969.

    Art. 390 c.p.p. · Art. 4 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1083~art4 · fonte su Normattiva