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I limiti della spesa a carico del Governo italiano per i contributi previsti nell'articolo precedente, nonche' le aziende carbosiderurgiche il cui personale e' ammesso a godere delle provvidenze di cui allo stesso articolo, sono determinati, in relazione alle intese con l'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per le partecipazioni statali.
Testo in vigore dal 19 novembre 1964 al 27 gennaio 1991
