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L'importo delle sovvenzioni dell'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e quello dei contributi del Governo italiano costituiscono un Fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Testo in vigore dal 19 novembre 1964 al 27 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1172~art3 · fonte del testo