[1]Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36, e' ridotto da dieci ad otto anni.

[2]E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Testo vigente dal 10 giugno 1936

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urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1003~art1 · fonte del testo