[1]L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianita' di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

[2]Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cessazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verita' mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.

[3]Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1997, n. 27

2

La L. 24 febbraio 1997, n. 27 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale e' elevato a cinque anni".

Testo vigente dal 28 febbraio 1997

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1936 al 28 febbraio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1997, n. 27

    La L. 24 febbraio 1997, n. 27 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale e' elevato a cinque anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1003~art3 · fonte del testo