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Se l'azione dei proprietari obbligati da un piano di bonifica ad eseguire le opere di competenza privata manchi o non si svolga nei modi e nei tempi dall'Opera stabiliti questa puo' essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sostituirsi nell'esecuzione delle opere ai proprietari inadempienti ed a loro spese. L'Opera puo' essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a farsi rimborsare delle spese sostenuta per l'esecuzione delle opere di competenza privata, mediante parziale concessione dell'immobile bonificato. Si applicano in questi casi le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 11 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1948 al 22 dicembre 2008
