Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1948 al 22 dicembre 2008. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'Opera puo' essere autorizzata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, ad espropriare quegli immobili che interessino utilizzazioni industriali attinenti alla sua attivita'. Si applicano al riguardo le disposizioni contenute negli articoli da 11 a 19 del regio decreto 20 febbraio 1940 n. 247. Il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste che sia difforme, in tutto o in parte, dal parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura, deve essere specificamente motivato sulle ragioni del dissenso. Negli altri casi di espropriazione valgono le norme e procedure determinate dalle vigenti leggi sulle bonifiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-12-31;1629~art9 · fonte del testo