Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Opera ai fini della trasformazione fondiario-agraria e della colonizzazione sono registrati con pagamento della tassa fissa di lire 20. Sono soggette all'imposta fissa minima ipotecaria tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Opera salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.34

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1965, n. 901

3

La L. 14 luglio 1965, n. 901 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.

4

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 49, comma 5) che le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 1965 al 27 ottobre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 49, comma 5) che le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-12-31;1629~art11 · fonte del testo