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Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Opera ai fini della trasformazione fondiario-agraria e della colonizzazione sono registrati con pagamento della tassa fissa di lire 20. Sono soggette all'imposta fissa minima ipotecaria tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Opera salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.34
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1965, n. 901
3La L. 14 luglio 1965, n. 901 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 49, comma 5) che le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008
