Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. 275 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'Opera e' amministrata da un Consiglio composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; di un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni delle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere del lavoro di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Associazioni degli agricoltori di Cosenza e Catanzaro, delle Federazioni dei coltivatori diretti di Cosenza e Catanzaro, dei Corpi delle foreste di Cosenza e Catanzaro, degli Ispettorati agricoli di Cosenza e Catanzaro, del Corpo del genio civile di Cosenza e Catanzaro; di un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e di un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative; di un esperto in scienze agrarie e forestali, nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante dell'Ente nazionale del turismo; di un rappresentante dell'Associazione pro-Calabria con sede a Catanzaro; di nove rappresentanti dei Comuni delle province di Cosenza e Catanzaro ricadenti nel perimetro del comprensorio e di quattro rappresentanti dei contribuenti di cui all'art. 8, lettera b), della presente legge; eletti secondo le norme del regolamento. Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta di non meno di cinque e non piu' di sette membri tra i quali il presidente, cui spetta altresi' la presidenza dell'Opera. Il direttore generale dell'Opera e' nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Giunta esecutiva, in base al regolamento organico del personale dell'Ente di cui al successivo comma. Lo statuto ed il regolamento organico del personale debbono essere deliberati dai Consiglio ed approvati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-12-31;1629~art5 · fonte del testo